Oneri di sicurezza aziendale: cosa sono
L’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 prevede espressamente che nelle offerte economiche presentate per l’aggiudicazione di pubblici appalti l’operatore economico concorrente è tenuto ad indicare, sotto espressa comminatoria di esclusione dal procedimento selettivo, oltre ai costi della manodopera, anche gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Disposizione, quest’ultima, che riveste un ambito di applicazione generale, attesa la finalità di tutela delle condizioni di lavoro che ne costituisce la relativa ratio (TAR Calabria – Catanzaro, 22 APRILE 2024 n. 665).
Gli oneri di sicurezza aziendali sono quelli che l’impresa deve sostenere per garantire la sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dell’appalto (per meglio dire, concernono l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
La ratio della norma che impone ai concorrenti di indicare già nell’offerta l’incidenza degli oneri di sicurezza aziendali risponde a finalità di tutela della sicurezza dei lavoratori e, quindi, a valori sociali e di rilievo costituzionale che assumono rilevanza anche nel settore dei lavori pubblici; anzi, proprio in quest’ultimo settore il ripetersi di infortuni gravi, dovuto all’utilizzo di personale non sempre qualificato, porta a ritenere che l’obbligo di indicare sin dall’offerta detti oneri debba valere ed essere apprezzato con particolare rigore.
Chi determina gli oneri di sicurezza aziendale
Come rammentato dal Consiglio di Stato con sentenza 6872/2024, gli oneri aziendali sono invece rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza, non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante, poiché variano da un’impresa all’altra e sono influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta (Cons. Stato, V, 15 gennaio 2018, n. 177). Gli oneri di sicurezza aziendali rientrano, dunque, nell’offerta economica che l’operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l’esecuzione dell’appalto.
Peraltro, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza non è preclusa alla stazione appaltante la stima di tutti gli oneri di sicurezza, non solo da interferenza, ma anche aziendali. Non è, quindi, di per sé illegittima la clausola della lex specialis che stimi l’incidenza sull’importo complessivo dell’appalto degli ipotetici dei costi di sicurezza aziendale, fermo restando l’inderogabile obbligo per i concorrenti di computarne la concreta incidenza in sede di formulazione dell’offerta economica.
In tale direzione si è già chiaramente espressa la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 3 del 2015, laddove ha affermato che le stazioni appaltanti devono determinare il valore economico degli appalti includendovi l’idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l’indicazione specifica di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell’offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze (quali predeterminati dalla stazione appaltante) che i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata.
Ed ancora, sempre la richiamata sentenza n. 3 del 2015, si chiarisce che per tali oneri la valutazione che si impone all’amministrazione non è la relativa predeterminazione rigida ma il dovere di stimarne l’incidenza, secondo criteri di ragionevolezza e di attendibilità generale, nella determinazione di quantità e valori su cui calcolare l’importo complessivo dell’appalto.
Conseguentemente, la valutazione dei costi di sicurezza aziendale (nel senso non di rigida predeterminazione ma di stima della loro incidenza) non solo è possibile, ma è persino doveroso da parte della stazione appaltante.
La mancata indicazione degli oneri di sicurezza
Come anticipato, l’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 prescrive che nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
Al riguardo, la Relazione predisposta dal Consiglio di Stato ha chiarito che la disposizione è presente anche nel decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è ormai oggetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale diretto a descrivere l’omissione in questione quale causa di esclusione. A tali fini, è stato espressamente inserito l’inciso ‘a pena di esclusione’ per dare maggiore certezza agli operatori giuridici derivanti dalla citata omissione dichiarativa.
Nel contesto del quadro regolatorio vigente, pertanto, l’obbligo di indicare gli oneri della sicurezza nell’ambito dell’offerta economica costituisce un precetto imperativo espressamente risultante dal diritto nazionale, e non da una sua interpretazione, ciò che rende l’esclusione dalla procedura coerente con i principi di proporzionalità, trasparenza, e parità di trattamento come declinati dalla giurisprudenza eurounitaria.
Oneri di sicurezza aziendali o oneri da interferenza
I costi per la sicurezza aziendale vanno distinti dagli oneri per la sicurezza “da interferenza” che sono relativi ai contatti rischiosi che possono aversi tra personale della stazione appaltante e dell’appaltatore, ovvero tra le varie imprese che partecipano all’esecuzione dell’appalto. Questi ultimi, indicati nell’offerta e non soggetti a ribasso, sono predeterminati dalla stazione appaltante; pertanto non afferiscono alla componente variabile dell’offerta (Cons Stato, sez. III, 3 agosto 2020, n. 4907).
Oneri di sicurezza interna e prestazioni intellettuali
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale gli oneri di sicurezza interna non sono configurabili negli appalti concernenti servizi di natura intellettuale (Cons. Stato, V, n. 3163 del 2018).
In proposito, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che, laddove qualificato in termini intellettuali, non sussiste l’obbligo di indicazione specifica degli oneri sicurezza, anche qualora l’organizzazione della prestazione intellettuale possa essere comunque tale da esporre il prestatore ad una qualche forma di rischio (Cons. Stato, V, n. 4688 del 2020).
Difatti, secondo il giudice amministrativo è infatti è la natura intellettuale della prestazione ad escludere la sussistenza di rischi rilevanti nella prospettiva del rapporto con l’amministrazione. Non rileva perciò che elementi circostanziali od occasionali – estranei comunque all’intrinseca natura della prestazione che l’amministrazione ha diritto di ricevere – possano presentare situazioni di rischio, per ragioni organizzative o di altra matrice.
