contributi gare 2025
Importo posto a base di gara Quota stazioni appaltanti Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000 Esente Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 € 35,00 Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 € 250,00 € 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 € 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 € 410,00 € 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 € 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 € 660,00 € 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 € 880,00 € 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000 € 560,00

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Come determinare valore appalto
Come determinare valore concessione

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC i seguenti soggetti pubblici e privati:

  • a) le stazioni appaltanti, di cui all’art. 1, lettera a), dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023;
  • b) gli operatori economici, di cui all’art. 1, lettera l), dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
  • c) le società organismo di attestazione, di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023. Questi soggetti sono anche tenuti a versare a favore dell’A.N.AC. un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

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Le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione utilizzando il  portale dei  pagamenti A.N.AC. Il servizio mette  a  disposizione  raggruppamenti  intestati all’amministrazione oppure,  ove  richiesto,  al  singolo  centro  di costo,  nei  quali  vengono  conteggiate  le  procedure  soggette   a contribuzione  pubblicate  nel  periodo  di   riferimento.   A   ogni raggruppamento corrisponde il relativo avviso di pagamento pagoPA che può essere pagato secondo le modalità messe  a  disposizione  dalla piattaforma pagoPA.

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

Le società organismo di attestazione sono tenute al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi 90 giorni dall’approvazione del bilancio. Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre 2025.

Per ciascuna procedura di scelta del contraente suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente all’importo stimato dell’appalto o della concessione, di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore stimato di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’A.N.AC.

Il mancato pagamento della contribuzione Anac da parte delle stazioni appaltanti o degli organismi di attestazione SOA comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non  versate  sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. 

Il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

In caso di versamento di contribuzioni non dovute oppure di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’ANAC un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa, secondo le modalità riportate sul sito dell’ANAC.

Sono  esentati  dall’obbligo  di  contribuzione   le   stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di: 

  • a)  affidamento  di  lavori,  servizi   e   forniture   espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli eventi sismici del 2016 e 2017 cosi’ come individuate con le delibere dell’A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;   
  • b)  affidamento alle quali si applica  il  decreto  del  Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  del  2 novembre 2017, n. 192. 

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo, il  responsabile  del  procedimento  dovrà  inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it entro i quindici giorni solari successivi  alla  pubblicazione  della procedura   nelle   forme   previste,   la   richiesta,   debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando  il modello  reso  disponibile   sul   sito   dell’A.N.AC.   I   soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando,  nella  lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque  formulata  l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti. 

Fermo restando quanto previsto dalla delibera A.N.AC. n. 584 del 2023, sono soggette a obbligo  contributivo  anche  le  procedure  in house.

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