dimissioni consigliere comunale tramite pecdimissioni consigliere comunale tramite pec

Un comune ha richiesto al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale un parere sulla conformità delle dimissioni da consigliere comunale inviate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) senza firma autografa o digitale. Le dimissioni sono state trasmesse al protocollo generale del comune tramite PEC intestata al consigliere dimissionario.

Nel parere n. 99835 dell’12 agosto 2022, il Ministero sottolinea che il legislatore ha stabilito requisiti formali particolarmente rigorosi per la presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali al fine di garantirne la certezza e la veridicità, considerando le possibili conseguenze significative delle stesse. L’interpretazione della norma indica chiaramente che le dimissioni (che sono un atto irrevocabile, non ricevuto e immediatamente efficace) costituiscono un atto giuridico a tutti gli effetti, i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono stabiliti dall’ordinamento.

Il Ministero fa riferimento anche alla giurisprudenza amministrativa che ha più volte affermato che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate personalmente e registrate immediatamente presso il protocollo dell’ente (ad esempio: TAR Campania-Napoli, sez. I, sentenza del 24 settembre 2021, n. 6004). Inoltre, evidenzia che, secondo l’articolo 48 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la trasmissione di un documento informatico tramite PEC equivale, salvo diverse disposizioni di legge, alla notifica tramite posta. Pertanto, tale modalità di trasmissione non è idonea a soddisfare i requisiti dell’articolo 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, primo e secondo periodo.

Sulla base di quanto esposto, il Ministero, in base alla specifica disciplina contenuta nel Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che stabilisce gli effetti e le modalità obbligatorie per le dimissioni, conclude che le dimissioni da consigliere comunale non possono essere presentate tramite raccomandata o PEC. Nell’esempio in questione, la mancata osservanza delle formalità prescritte dalla legge rende inefficaci le dimissioni e, di conseguenza, non sono in grado di produrre effetti, né per quanto riguarda lo scioglimento del consiglio, né per eventuali sostituzioni dei consiglieri dimissionari.

Il presente parere rappresenta una conferma di quanto già affermato dallo stesso Ministero nel parere prot. n. 0008557 dell’18 maggio 2018, in cui si afferma che la presentazione delle dimissioni da parte di un consigliere comunale tramite PEC non equivale a una presentazione personale o a una trasmissione tramite persona delegata, poiché manca l’autenticazione della firma sia delle dimissioni stesse, sia dell’atto di delega.

In sostanza, il Ministero delinea che le dimissioni da consigliere comunale devono essere presentate personalmente, seguendo le modalità specificate dalla legge, al fine di garantire la certezza e l’autenticità dell’atto. Le dimissioni inviate tramite PEC, senza firma autografa o digitale, non soddisfano i requisiti richiesti e quindi sono considerate prive di efficacia legale.

Questo pronunciamento conferma quanto già indicato dallo stesso Ministero in precedenza e conferma l’importanza del rispetto delle formalità previste dalla legge per garantire la validità delle dimissioni da consigliere comunale e i relativi effetti giuridici, compresi i possibili impatti sullo scioglimento del consiglio e sulla successiva surrogazione dei consiglieri dimissionari.

In conclusione, le dimissioni da consigliere comunale devono essere presentate personalmente secondo le disposizioni di legge, evitando modalità di trasmissione che non soddisfano i requisiti di autenticità richiesti. L’inosservanza di tali formalità rende le dimissioni inefficaci e prive di conseguenze giuridiche.

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