Le nuove regole per l’assolvimento dell’imposta di bollo, relative ai contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2023, in base al nuovo codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023), presentano importanti cambiamenti rispetto ad altri contratti digitali o analogici soggetti all’imposta. Queste modifiche introducono nuove semplificazioni e cambiamenti radicali riguardo agli obblighi, alle responsabilità, alle casistiche di esenzione e alle modalità di pagamento dell’imposta.
Tuttavia, il perimetro delle nuove regole è limitato e si applica esclusivamente ai contratti disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici, non ad altre tipologie contrattuali che non derivano da esso.
La nuova regolamentazione dell’imposta di bollo per i contratti della pubblica amministrazione è stata introdotta con l’articolo 18, comma 10, del recente codice. Disposizione, quest’ultima, che ha apportato significative modifiche al regime precedente, andando a ridefinire le modalità di calcolo e di versamento dell’imposta.
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Imposta di bollo e contratti pubblici: introduzione al tema
L’imposta di bollo rappresenta un tributo che l’appaltatore deve corrispondere in maniera unica al momento della stipula del contratto, la cui entità è tendenzialmente proporzionale al valore dello stesso. Pertanto, è fondamentale comprendere i meccanismi che disciplinano l’applicazione di questa imposta al fine di garantire la corretta gestione delle risorse finanziarie e il rispetto delle normative.
Con la recente riforma del Codice dei Contratti pubblici, è stato introdotto l’articolo 18, comma 10, che stabilisce i nuovi criteri per la determinazione dell’imposta di bollo e individua una tabella specifica (allegata al codice) contenente i valori da adottare per il calcolo della tassa. Questa tabella prevede uno schema di scaglioni crescenti, che significa che l’imposta varia in base all’ammontare del contratto. Tuttavia, è importante evidenziare sin da ora che gli affidamenti con un valore inferiore a 40.000 euro sono esenti dall’imposta di bollo.
La novella è stata introdotta con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il processo di stipula dei contratti pubblici e di promuovere una maggiore trasparenza e chiarezza nell’applicazione dell’imposta di bollo. La chiarezza e la corretta applicazione di queste disposizioni sono fondamentali per garantire un corretto funzionamento del sistema di contrattualistica pubblica e per evitare controversie o inadempienze in merito al pagamento dell’imposta.
Codice Appalti: la Nuova imposta di bollo
Il cuore della nuova regolamentazione risiede nell’individuazione del valore dell’imposta di bollo attraverso una tabella specifica allegata al codice. Tale tabella costituisce un riferimento essenziale per gli operatori economici, gli enti pubblici e tutti coloro che sono coinvolti nei contratti con la pubblica amministrazione. Essa elenca i diversi scaglioni di importo contrattuale e stabilisce il corrispondente importo dell’imposta di bollo da versare in ciascun caso.
La logica degli scaglioni crescenti rende giustizia alla proporzionalità dell’imposta, in modo che i contratti con un valore più elevato siano soggetti a un’imposta maggiore rispetto a quelli con un valore inferiore. Inoltre, la normativa è stata sensibilmente semplificata, mantenendo un importo di esenzione fino a 40.000 euro. Questo significa che gli affidamenti pubblici con importo inferiore a questa soglia non sono soggetti all’imposta di bollo, contribuendo a ridurre gli oneri burocratici e amministrativi per le operazioni di minor valore.
La scelta di applicare l’imposta “una tantum”, ossia una sola volta, al momento della stipula del contratto, si configura come una misura pragmatica ed equa. Questo approccio evita duplicazioni di pagamento nel caso di rinnovi o modifiche contrattuali, semplificando la procedura sia per l’appaltatore che per la pubblica amministrazione.
Sotto il profilo operativo, l’imposta di bollo per i contratti disciplinati dal nuovo codice verrà pagata in misura proporzionale al valore dell’appalto, con una soglia di esenzione per i contratti di valore inferiore o uguale a 40.000 euro. Inoltre, tutti gli obblighi relativi agli allegati del contratto saranno assorbiti, ad eccezione delle note e delle fatture che rimarranno soggette agli obblighi ordinari di applicazione del bollo.
L’appaltatore è tenuto a versare l’imposta di bollo al momento della stipula del contratto, e l’importo da pagare, determinato sulla base della tabella A dell’Allegato I.4, è calcolata in base a scaglioni crescenti, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, inclusi eventuali opzioni o rinnovi espressamente stabiliti.
Questi gli importi da corrispondere per l’imposta di bollo e riportati nella citata tabella A:
Importo contratto | Imposta |
< 40mila euro | esente |
≥ 40mila < 150mila euro | 40 euro |
≥ 150.000 < 1 ml euro | 120 euro |
≥ 1 mln < 5 mln euro | 250 euro |
≥ 5 mln < 25 mln euro | 500 euro |
≥ 25 mln euro | 1.000 euro |
Dunque, deve ritenersi che, relativamente ai procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, gli affidamenti conclusi per le procedure svolte sia all’interno che al di fuori di strumenti telematici di negoziazione beneficeranno dell’esenzione dall’imposta di bollo se di importo inferiore a 40.000 euro; viceversa, a fronte dei gli affidamenti conclusi per le procedure svolte sia all’interno che al di fuori del MEPA e di importo pari o superiore a 40.000 euro saranno assoggettati all’imposta di bollo che sarà pagata dall’appaltatore una tantum al momento della stipula del contratto e che sarà determinata non più in base alle dimensioni o alle pagine del documento, ma sulla base degli scaglioni previsti dalla Tabella A annessa all’Allegato I.4.
Imposta di bollo non sostituisce anche l’imposta di registro
Con riferimento all’imposta di registro, invece, non sono state introdotte novità: i contratti d’appalto, le cui prestazioni sono assoggettate all’IVA, scontano l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (art. 40, DPR 131/1986).

Esenzione imposta di bollo per organizzazioni non lucrative
Non sono state nemmeno modificate le previsioni del DPR 642/1972, Allegato B art. 27bis, che stabiliscono l’esenzione assoluta dell’imposta di bollo per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

Imposta di bollo Codice dei Contratti: modalità di pagamento
Secondo l’articolo 3 dell’allegato I.4 del Codice, il direttore dell’Agenzia delle Entrate introdurrà, mediante apposito provvedimento, una nuova modalità telematica per il pagamento dell’imposta di bollo sui contratti disciplinati dal codice. Questo provvedimento mira a garantire il completo processo di digitalizzazione degli appalti pubblici, riducendo gli oneri gestionali e di conservazione documentale.
Dal punto di vista operativo, sarà necessario attendere l’emissione del provvedimento per poter adempiere all’imposta di bollo secondo le nuove regole. E’ certo, in ogni caso, che il contrassegno telematico previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del DPR 642/1972 non sarà più utilizzabile.
si è riservato di definire ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo di PagoPA.
Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
La nuova regolamentazione prescrive il versamento dell’imposta di bollo tramite modalità telematiche, rappresentato dal modello F24 Elide. Questa innovazione mira a implementare la piena digitalizzazione del processo amministrativo, riducendo i tempi e i costi connessi al versamento e semplificando la rendicontazione fiscale.
L’introduzione delle modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo rappresenta un importante passo verso la digitalizzazione del sistema amministrativo nella gestione dei contratti pubblici. Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate (protocollo 240.000/13 del 2023), è stata prevista l’adozione del modello F24 Elide come strumento principale per il versamento dell’imposta di bollo per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2023.
Il modello F24 Elide offre un sistema di pagamento telematico, consentendo agli operatori economici di effettuare il versamento dell’imposta in maniera rapida e sicura. Grazie a questa innovativa modalità di pagamento, si riducono le procedure burocratiche tradizionali, evitando i tempi di consegna delle bollette cartacee e migliorando la tracciabilità delle operazioni finanziarie.
L’introduzione del modello F24 Elide come strumento principale per il versamento dell’imposta di bollo rappresenta un notevole passo avanti nell’ottimizzazione delle procedure finanziarie legate ai contratti pubblici. Questo nuovo sistema telematico semplifica il processo di pagamento, consentendo agli operatori economici di adempiere ai loro obblighi fiscali in modo rapido, preciso e trasparente.
Il modello F24 Elide è stato appositamente progettato per essere un canale di pagamento telematico, permettendo agli operatori economici di effettuare il versamento dell’imposta di bollo direttamente online. Questo elimina la necessità di presentarsi fisicamente presso gli sportelli dell’agenzia delle entrate o di utilizzare le tradizionali bollette cartacee, semplificando e velocizzando il processo di pagamento.
In attuazione dell’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell’articolo 3 dell’allegato I.4 allo stesso decreto, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. 240013 del 28.6.2023 (che si riporta in calce al presente paragrafo), ha individuato le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.
Il provvedimento ha, anzitutto, stabilito che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti
con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
In particolare, il citato provvedimento, tenuto conto dell’acquisto di efficacia delle predette disposizioni per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, ha stabilito, al punto 2, le modalità di versamento utilizzabili per assolvere l’imposta di bollo sui contratti pubblici, così come rideterminata nel valore, in funzione delle fasce di importo del contratto, dalla tabella A dell’articolo 3 del citato Allegato I.4, prevedendo l’utilizzo del diffuso sistema di pagamento F24, in quanto ritenuto idoneo:
- a consentire il versamento in via telematica attraverso gli appositi servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, dalle banche e dagli altri prestatori di servizio di pagamento
- ad assicurare, mediante utilizzo dello specifico modello “F24 ELIDE”, la possibilità di un’univoca associazione del versamento stesso con il contratto soggetto ad imposta, mediante la valorizzazione del campo elementi identificativi (con l’indicazione del CIG o di altro identificativo univoco).
Il modello di versamento deve contenere l’indicazione:
- dei codici fiscali delle parti
- del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.
Il Direttore dell’Agenzia, inoltre, si è riservato:
- di istituire, con successiva risoluzione, i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni;
- di individuare, con successivo provvedimento, ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso PagoPA.
Risulta evidente che un aspetto cruciale del modello F24 Elide è la possibilità di includere nel pagamento i codici fiscali delle parti coinvolte nel contratto e il codice identificativo della gara (CIG) o altre informazioni univoche relative al contratto stesso. Questo consente di associare in modo inequivocabile il versamento dell’imposta al contratto specifico, facilitando la corretta registrazione e l’archiviazione dei dati finanziari.
Oltre all’implementazione del modello F24 Elide, sono stati istituiti specifici codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta di bollo. Il principale codice tributo è il 1573, denominato “imposta di bollo sui contratti, articolo 18, comma 10”. Questo codice è essenziale per garantire un corretto incasso dell’imposta di bollo e una corretta contabilizzazione delle entrate da parte dell’agenzia delle entrate.
Imposta di bollo e contratti pubblici: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con circolare n.22/E/2023 del 28 luglio l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutti i chiarimenti inerenti l’imposta di bollo nel Nuovo Codice Appalti.
L’Agenzia ha chiarito che:
- con riferimento al piano degli adempimenti fiscali, le novità in esame trovano applicazione solo al momento della stipula del contratto. Difatti, l’articolo 1, comma 1, dell’allegato I.4 al Codice, infatti, richiamando la formulazione del citato comma 10 dell’art.18, stabilisce che il «valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato».
- l’onere del versamento è posto a carico dell’aggiudicatario
- per “importo massimo previsto nel contratto”, si intende il corrispettivo complessivamente previsto nello stesso, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
- la nuova modalità di calcolo e versamento dell’imposta, nei confronti dell’aggiudicatario, ha natura sostitutiva dei criteri di determinazione dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti l’intera procedura di selezione ed esecuzione dell’appalto;
- è possibile versare l’imposta di bollo con le modalità telematiche specificate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023. Però, considerato quanto previsto dall’art.22 del Testo unico sul bollo, resta ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni. Inoltre, ai sensi dell’art.8 dello stesso Testo unico, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori
- la nuova disciplina in materia di imposta di bollo acquista efficacia dal 1° luglio 2023, in quanto nuovo Codice dei contratti pubblici è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma l’efficacia delle sue disposizioni decorre solo dal 1° luglio 2023. Difatti, tenuto conto della disposizione transitoria dell’art.226, comma 2, del Codice, la novità si applica esclusivamente ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023, mentre a quelli già in corso si continua ad applicare la disciplina previgente. Quindi, ai bandi e agli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, quando sono pubblicati dopo il 1° luglio 2023, si applicano le nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo. Le stesse modalità valgono anche per le procedure senza pubblicazione di bandi o avvisi e ai relativi contratti, per i quali siano stati inviati gli avvisi a presentare le offerte in data successiva al 1° luglio 2023.
Continuano, invece, ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento regolate dal Testo unico sul bollo (Dpr n. 642/1972):
- alle fatture, note, conti e simili e a tutti i documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della tariffa, parte I, allegata al Testo unico sul bollo
- agli altri atti e documenti, che precedono il momento della stipula del contratto, presentati da tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione del contraente.
Inoltre, con risposta a interpello 446/2023 del 9 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’imposta di bollo sui contratti di appalto, considerate le modifcihe apportate in materia dall’art.18 comma 10 del d.lgs. 36/2023.
In particolare, con detta nota, l’AE ha confermato che sui contratti d’appalto, le cui procedure sono iniziate dal 1° luglio 2023, è dovuto solo il Bollo una tantum e null’altro.
Quindi l’imposta di cui alla tabella dell’Allegato I.4 è ‘una tantum’ e sostituisce tutte le imposte richieste in precedenza per l’espletamento di altre formalità connesse alla stipula, come la registrazione.
In definitiva, per le Entrate:
- in relazione alla fase di registrazione non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall’Allegato I.4 al Codice Appalti, richiamato dall’art.18, comma 10;
- le nuove disposizioni si applicano in relazione ”ai futuri contratti che potrebbero essere registrati”, purché relativi, in ogni caso, a procedimenti avviati a partire dal 1° luglio 2023.
Imposta di Bollo Contratti: Codici Tributo
Le novità saranno efficaci per le procedure affidate a partire dal 1° luglio 2023, con abrogazione del codice attualmente in vigore (Dlgs 50/2016). Poiché l’appaltatore adempie l’imposta una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al suo valore, l’articolo 2 dell’allegato I.4 del Codice stabilisce che il pagamento dell’imposta nella fascia corrispondente al valore del contratto sostituisce l’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura di selezione e all’esecuzione dell’appalto, a eccezione delle fatture, delle note e di documenti simili per l’addebito del corrispettivo.
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Resta ancora da definire i comportamenti da adottare per le procedure che sono state avviate o che avviano prima della data di efficacia delle nuove regole. Ad esempio, una gara d’appalto che inizia nel corso di giugno potrebbe concludersi con l’aggiudicazione successivamente al 1° luglio 2023. In questo caso, l’affidamento avviene dopo la data di efficacia, ma nel frattempo l’aggiudicatario (così come gli altri concorrenti) avrà già pagato l’imposta sull’istanza di partecipazione e sulla documentazione prodotta, creando una situazione di doppia imposizione. Pertanto, sarà necessario chiarire come funzioni effettivamente la natura sostituiva dichiarata dell’imposta di bollo, non tanto per gli atti di esecuzione dell’appalto a partire dalla firma del contratto o dall’efficacia dell’affidamento, ma per i documenti relativi alla procedura di selezione.