inversione procedimentale

Inversione procedimentale: normativa

La possibilità di fare ricorso all’“inversione procedimentale” è prevista

  • dalla Direttiva (UE) 2014/24 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, per i settori ordinari (art. 56, paragrafo 2)
  • e nella Direttiva (UE) 2014/25, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali che abroga la direttiva 2004/17/CE, per i settori speciali (art. 76, paragrafo 7). 

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Nell’ordinamento nazionale, l’“inversione procedimentale” è stata introdotta per la prima volta dall’art. 103, comma 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 2016 n. 50, che ne consentiva l’utilizzo per i soli appalti nei settori speciali; successivamente, la Legge 14 giugno 2019, n. 55, nel modificare, in sede di conversione, l’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, ne ha esteso l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, anche ai settori ordinari, e il termine è stato oggetto di successive proroghe.

Solo con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, l’“inversione procedimentale” è stata definitivamente consentita, a regime, sempre in via facoltativa a discrezione della Stazione Appaltante, per tutte le procedure aperte, con la seguente previsione: 

Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente (art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36). 

Come funziona l’inversione procedimentale

L’inversione procedimentale interviene sull’ordinaria scansione delle fasi della procedura di affidamento di contratti pubblici che prevede l’apertura, per prime, delle buste contenenti la documentazione amministrativa, comprovante il possesso dei requisiti che le imprese partecipanti devono possedere per partecipare alla gara.

Tale documentazione viene sottoposta a verifica e, nel caso di documentazione irregolare o incompleta, è attivato il soccorso istruttorio; si procede, poi, all’esclusione dei concorrenti che non hanno presentato documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Vengono, quindi, aperte le buste contenenti le offerte dei concorrenti rimasti in gara e, in base al valore delle offerte economiche presentate e al numero degli offerenti, si calcola la soglia di anomalia.

Escluse le offerte anomale, si procede alla formazione della graduatoria, alla predisposizione della proposta di aggiudicazione e alla verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto individuato quale miglior offerente; superata positivamente tale verifica, infine, viene adottato il provvedimento di aggiudicazione (in questi termini Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7224). 

Ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la Stazione Appaltante che intenda utilizzare nelle procedure aperte il meccanismo dell’inversione procedimentale prevede negli atti di gara che – in deroga all’ordinaria scansione – le offerte dei concorrenti siano esaminate prima della verifica della documentazione comprovante l’idoneità a partecipare alla gara; dunque, per effetto dell’inversione procedimentale, il momento di valutazione delle offerte è anteposto a quello della verifica della documentazione amministrativa.

La finalità della disposizione è quella di semplificare e accelerare l’iter di gara e di ridurre il possibile contenzioso: qualora la Stazione Appaltante dichiari nel bando di volersi avvalere dell’inversione procedimentale, difatti, non sarà necessario effettuare nei confronti di tutti gli offerenti il controllo della documentazione amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7224). 

Non vanno predeterminati i casi di inversione procedimentale

Secondo la giurisprudenza amministrativa, dalla disposizione normativa non risulta necessaria alcuna predeterminazione dei casi e dei criteri in base a cui avvalersi di tale modulo, ma risulta sufficiente la preventiva indicazione nella lex specialis della possibilità di avvalersi discrezionalmente di tale facoltà.

Del resto, un eventuale scrutinio della documentazione amministrativa preliminare rispetto a quello dell’offerta tecnica e dell’offerta economica non sposterebbe i termini della questione: anche laddove la Stazione Appaltante utilizzasse la scansione procedimentale ordinaria, la procedura di gara si arresterebbe comunque alla fase della valutazione delle offerte tecniche (anche se esaminate successivamente alla verifica della documentazione amministrativa).

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