responsabile del procedimentoresponsabile del procedimento

L’unità organizzativa responsabile del procedimento

TAR Puglia Bari sez. I 5/5/2016 n. 589 In tema di incompetenza, la divisione di un servizio in più uffici, delegati all’istruttoria di procedimenti rientranti nella sfera di attribuzione dello stesso servizio, è volta ad esigenze di carattere prettamente organizzativo, essendo tale scelta evidentemente tesa ad assicurare processi gestionali più efficaci e rispondenti al principio di buona amministrazione, in armonia con la logica del coordinamento e della collaborazione sinergica tra le risorse che deve improntare i rapporti tra organi e uffici nell’ambito di una medesima amministrazione. Nulla osta a che, nell’ambito di una stessa unità organizzativa a carattere complesso (servizio), che pur mantiene la competenza all’adozione del provvedimento finale, venga individuata una sotto-unità (ufficio) cui delegare lo svolgimento della sola fase istruttoria procedimentale. 

Compiti del Responsabile del Procedimento

Consiglio di Stato sez. IV 22/5/2012 n. 2941 Il responsabile del procedimento amministrativo ha come compito essenziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 6 della l. n. 241 del 1990, l’accertamento dei fatti disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari. La legge affida, pertanto, all’apprezzamento della menzionata figura il compito di individuare i mezzi istruttori più idonei per l’accertamento dei fatti da porre a fondamento del provvedimento conclusivo. La scelta può intendersi viziata sotto il profilo della legittimità solo allorché appaia incongrua rispetto al fine voluto dal legislatore, ovvero porti a risultati aberranti o a travisamento dei fatti.

Consiglio di Stato sez. V 10/5/2022 n. 3638 Nell’ordinamento degli enti locali – l’art. 31 del codice dei contratti pubblici, che disciplina ruolo e funzioni del r.u.p. nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici, deve essere necessariamente coordinato, sia con l’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.u.e.l.), che riserva ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto, come emerge dallo stesso testo dell’art. 31, comma 3, il quale assegna al r.u.p. «tutti i compiti relativi alle procedure di […] affidamento […] che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi e soggetti»; sia con il principio secondo cui gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno debbono essere adottati da organi dotati di qualifica dirigenziale (come, del resto, si ricava anche dall’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990: il responsabile del procedimento «adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale […]»).

TAR Lazio sez. II 1/2/2022 n. 1172 La presentazione dell’istanza dinanzi ad un organo non competente lascia impregiudicato l’obbligo della P.A.  di provvedere comunque sulla richiesta del privato, come emerge dal combinato disposto degli artt. 6, comma 1, lett. e), e 8, comma 2, lett. a), della l. n. 241/1990, i quali prevedono, rispettivamente, che il responsabile del procedimento, in caso di procedimento su istanza di parte instaurato dinanzi a un organo incompetente, “trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione” del provvedimento finale; la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dall’Amministrazione procedente deve recare la puntuale indicazione dell’amministrazione competente. 

TAR Lazio sez. II quater 24/4/2020 n. 4142 Nell’ambito di un procedimento amministrativo, il responsabile può chiedere, ex art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali laddove adottando all’uopo ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria.

TAR Emilia Romagna sez. I 6/6/2016 n. 569 L’art. 6 l. n. 241/1990 prevede tra i possibili compiti del responsabile del procedimento amministrativo quello relativo all’adozione dell’atto finale.

TAR Lazio Roma sez. I 22/10/2015 n. 12083 Ai sensi dell’art. 6, l. n. 241/1990, l’amministrazione è tenuta ad accertare d’ufficio i fatti e gli atti posti a base delle sue decisioni, potendo anche esperire verifiche tecniche ed ispezioni necessarie per il corretto esercizio della funzione amministrativa. Anche se ciò non significa che l’Autorità procedente non possa basarsi pure sugli elementi di fatto che affluiscano al procedimento per iniziativa del privato interessato o da altre fonti, purché l’amministrazione si riservi un autonomo accertamento della veridicità e congruità dei dati acquisiti; accertamento da rendere esplicito in sede di motivazione.

TAR Lazio Roma sez. I 14/7/2015 n. 9383 Il potere con cui il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali riconosciuto dall’art. 6, l. n. 241/1990 va esercitato con assoluta cautela nelle procedure concorsuali ad evidenza pubblica, per le esigenze di par condicio, trasparenza e rigore formale, da cui esse, a tutela dell’interesse pubblico, sono caratterizzate. Quindi, non può essere esercitato da parte dell’amministrazione un potere di soccorso per consentire all’offerente di sanare invalidità e irregolarità. Non può essere esercitato da parte dell’amministrazione un potere di soccorso per consentire all’offerente di chiarire aspetti dell’offerta che si presentano oscuri per colpa dell’offerente stesso, vale a dire perché l’offerente, pur potendo essere chiaro, non lo è stato. Può essere esercitato dall’amministrazione un potere di soccorso per consentire all’offerente di chiarire aspetti dell’offerta già in sé completa e valida, quando l’oscurità o lacuna non è imputabile all’offerente, ma ad una non chiara formulazione della legge di gara. In nessun caso può consentirsi una modifica dell’originaria offerta, che si tradurrebbe in una nuova manifestazione di volontà negoziale. 

TAR Umbria Perugia sez. I 16/2/2015 n. 78 Le norme di cui agli artt. 6, l. 7 agosto 1990, n. 241 e 43, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attribuiscono all’amministrazione poteri di acquisizione di atti e di rettifica delle domande, vanno interpretate restrittivamente nel caso di procedure concorsuali, improntate al principio della par condicio tra tutti i partecipanti alla procedura; pertanto, viene ammesso il potere di soccorso istruttorio allorché le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinatamente all’esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali. 

Consiglio di Stato sez. IV 10/7/2014 n. 3511 Il vigente sistema del procedimento amministrativo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 6, l. 7 agosto 1990, n. 241 ad opera dell’art. 4, l. 11 febbraio 2005, n. 15, valorizza il raccordo tra momento istruttorio e quello decisionale, tanto da imporre l’onere motivazionale in capo all’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, nel caso in cui si discosti dalle risultanze dell’istruttoria condotta da detto responsabile del procedimento.

La nomina del RUP o Responsabile del Procedimento

TAR Campania sez. III 9/9/2020 n. 3733 Gli articoli 4, 5 e 6 della legge 241/1990, dispongono che il responsabile del procedimento deve essere nominato e indicato all’inizio del procedimento e non nel provvedimento finale, che viene emanato dal soggetto competente a manifestare all’esterno la volontà dell’amministrazione (che può anche coincidere con il responsabile del procedimento); è quindi normale che non sia indicato nel provvedimento impugnato. Da ciò consegue che se in fase istruttoria procedimentale la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento costituisce un’irregolarità, non incidente sulla validità del provvedimento finale, a maggior ragione, tale omissione è del tutto irrilevante quando il provvedimento è stato emesso e si lamenta solo in quel momento la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

TAR Sicilia Catania sez. IV 19/1/2015 n. 160 Ai sensi degli artt. 4 e 5, legge 7 agosto 1990, n. 241 la mancata designazione del responsabile del procedimento implica soltanto che è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa, e pertanto essa rileva unicamente in termini di responsabilità disciplinare dell’agente che ha omesso la relativa comunicazione.

TAR Campania sez. III 13/5/2014 n. 2624 La mancata indicazione della figura del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss., l. n. 241/1990 costituisce una mera irregolarità non viziante, che non menoma in alcun modo la validità dell’atto.

TAR Campania sez. VI 10/5/2013 n. 2437 La mancata designazione del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, non comporta l’invalidità dell’atto, ma implica soltanto che il funzionario preposto all’unità organizzativa è considerato responsabile del singolo procedimento, ai sensi del successivo art. 5, l. n. 241.

TAR Sicilia Catania sez. III 23/10/2015 n. 2472 La mancata indicazione del nominativo del responsabile del provvedimento costituisce in linea di principio – e cioè salvo il diverso caso in cui in cui sia dimostrato un concreto pregiudizio – una semplice irregolarità, non idonea a determinare l’illegittimità del provvedimento finale, trovando, infatti, in tale caso applicazione la norma suppletiva di cui all’art. 5, comma 2, della l. n. 241/1990, secondo cui, in difetto di tale designazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa.

TAR Lazio sez. I 6/11/2014 n. 11150 La mancata nomina del responsabile del procedimento non determina un vuoto procedimentale o l’illegittimità del provvedimento conclusivo, potendosi applicare la norma suppletiva dettata dall’art. 5, l. n. 241/1990, secondo la quale il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria relativa al singolo procedimento e, fino a quando non sia effettuata tale assegnazione, egli è considerato responsabile del procedimento.

Corte di Cassazione Sezione civile 11/7/2018 n. 18274 Nel settore dei lavori pubblici, il conferimento della funzione di responsabile unico del procedimento richiede, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 109 del 1994, un formale atto di nomina, in assenza del quale il compenso previsto dall’art. 18 della stessa legge non spetta al dirigente dell’ufficio tecnico di un ente pubblico locale per il solo fatto che l’art. 5 della l. n. 241 del 1990 consideri responsabile del procedimento il funzionario preposto a ciascuna unità organizzativa.

TAR Campania sez. III 14/11/2018 n. 6602 In tema di accertamento di abusi edilizi, va precisato che l’omessa indicazione della figura del responsabile del procedimento, la quale, in linea di principio – salvo cioè diversa ipotesi in cui sia dimostrato un concreto pregiudizio – costituisce una semplice irregolarità, non è idonea a determinare l’illegittimità del provvedimento finale, atteso che in tal caso trova applicazione la norma suppletiva di cui all’art. 5, comma 2, l. n. 241 del 1990, secondo cui, in difetto di designazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa. In sostanza, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento (e anche dei termini per ricorrere e dell’autorità giurisdizionale relativa, peraltro non necessari nella comunicazione di avvio, meramente endoprocedimentale) non rileva sulla legittimità dell’atto, ben potendo comunque l’interessato provvedere a dialogare comunque con l’amministrazione, dovendosi evidenziare che, in mancanza di indicazioni, può presumersi che il firmatario del provvedimento sia anche il responsabile del procedimento.

Comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento

TAR Campania Napoli sez. III 5/6/2019 n. 3048 La mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, salvo diversa ipotesi in cui sia dimostrato un concreto pregiudizio, costituisce una mera irregolarità, non idonea a determinare l’illegittimità del provvedimento finale; in questo caso, trova infatti applicazione la norma suppletiva di cui all’art. 5 comma 2, l. n. 241 del 1990, a mente del quale, in difetto di designazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa.

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