Cosa è l’offerta condizionata
L’offerta condizionata ricorre quando, nell’ambito di una procedura di affidamento di una commessa pubblica, l’offerente subordina il proprio impegno contrattuale a che la controparte accetti una controproposta concernente un patto aggiuntivo o modificativo rispetto allo schema proposto dalla stazione appaltante; di conseguenza essa è inammissibile, atteso che le regole dell’evidenza pubblica esigono la perfetta conformità tra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato” (TAR Lazio II^ quater 4.7.2011, n. 5827; T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 11 giugno 2010, n. 369).
In sostanza, l’offerta dell’impresa partecipante può dirsi condizionata e, quindi, inammissibile, quando il concorrente subordina la sua adesione al contratto a condizioni estranee all’oggetto del procedimento ovvero ad elementi non previsti nelle norme di gara o di capitolato (T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 13 aprile 2010, n. 239).
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Quando l’offerta può esser considerata condizionata
Il carattere “condizionato” può essere riconosciuto esclusivamente all’offerta non suscettibile di valutazione in quanto non attendibile, univoca e, dunque, inidonea a manifestare una volontà certa e inequivoca dell’impresa di partecipare alla gara (Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2010, n. 248; V, 23 agosto 2004, n. 5583). Tanto accade allorquando l’operatore economico subordini l’impegno assunto nei confronti della stazione appaltante a un evento futuro e incerto, sicché l’obbligazione assunta è subordinata al verificarsi di altro evento, diverso e ulteriore rispetto all’aggiudicazione.
L’offerta economica, del resto, rappresenta la volontà dell’impresa partecipante, cristallizza il relativo impegno negoziale e l’effettiva volontà del dichiarante senza dover attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente. Tale condizione rappresenta e garantisce il requisito della certezza del contenuto dell’offerta.
L’offerta economica quindi è espressione della volontà del concorrente, è presupposto vincolante nell’esecuzione della prestazione, soggetta a modifiche derivanti solo da motivata istruttoria in fase contrattuale, a fronte di prevista revisione del prezzo o di motivata ed oggettiva variazione dell’entità della prestazione in fase di esecuzione. L’offerta esprime, quindi, un’adesione rispetto a quanto offerto ed una consapevole assunzione della relativa responsabilità.
L’offerta condizionata è causa di esclusione
Secondo la giurisprudenza le offerte “devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare all’Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara”, e “qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi vale a conferire all’offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne deve comportare l’esclusione dalla gara”, e ciò anche “a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un’espressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, n. 5268/2016; T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III, n. 1428/2017; T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 128/2019; T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 785/2011).
Quindi, l’offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali alla corretta esecuzione dell’appalto), la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla Stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato. Detta conformità non sussiste allorquando il concorrente subordini appunto la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all’oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato.
Dunque, l’offerta condizionata non può costituire per la Pubblica Amministrazione offerta suscettibile di valutazione, meritando pertanto di essere esclusa dalla procedura, posto che essa non può essere ritenuta offerta attendibile, univoca e idonea a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell’impresa di partecipazione alla gara (Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2010, n. 248).